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SDFGroup elettroimpianti


SDFGroup elettroimpianti: Lo stile e la sicurezza a 360º

Oggi é il: 21/11/2024
Foto di lavori realizzati da SDFGroup.

SALVAVITA

ADEGUAMENTO NORMATIVO PER GLI APPARTAMENTI DI CIVILE ABITAZIONE

Premessa Salvavita

La normativa vigente, in merito agli impianti elettrici e, nel caso specifico, agli impianti di civile abitazione, prescrive l'eliminazione dei rischi o quantomeno la riduzione al minimo dei rischi stessi.

La legge 46/90 o il nuovo DM 37/08 impone, categoricamente, che tutti gli impianti siano dotati di impianto di messa a terra e protezione mediante coordinamento con dispositivo differenziale. Le recenti scadenze prevedono che tutte le abitazioni fossero adeguati alle prescrizioni della legge stessa.

La consistenza dei lavori di adeguamento, prevede la predisposizione per ogni singolo appartamento del conduttore di terra, oltre alla sostituzione della linea principale per il tragitto che va dal proprio contatore fino all'ingresso del quadro dello stesso appartamento.

Tuttavia tale opera non è sufficiente a garantire appieno la sicurezza dei condomini rispetto a se stessi e fra loro stessi, qualora vi fosse, all'interno dei singoli appartamenti, una fatiscenza più o meno accentuata dell'impianto elettrico. è infatti quantomeno necessario, per non dire obbligatorio, mettere a norma gli impianti che presentano, all'interno degli stessi appartamenti, carenze installative e normative.

Le considerazioni sin qui esposte, meritano attenzione anche per coloro che hanno già effettuato la messa a norma del proprio appartamento, i quali paradossalmente sono protetti ovviamente al proprio interno ma non lo sono, qualora vi sia una corrente di guasto di una massa estranea entrante, da un impianto elettrico fatiscente del vicino. In merito a questo si vuole esporre un fatto accaduto qualche anno addietro in un condominio:


una persona che si trovava nella vasca da bagno del proprio appartamento, con l'impianto elettrico a norma quindi con salvavita e messa a terra oltre a tutti gli altri presidi previsti, rimaneva comunque folgorato nel momento in cui afferrava la doccia a telefono. Pochi momenti prima era stato messo in funzione un forno elettrico nell'appartamento superiore che presentava un guasto a massa e che aveva il proprio impianto elettrico fatiscente, tra gli altri senza salvavita e senza messa a terra.

Il caso su-descritto presenta, si, una concomitanza di eventi negativi, ma certamente testimonia il fatto che anche in presenza di un impianto regolare non si ha la certezza di essere comunque sicuri se gli impianti adiacenti presentano carenze dal punto di vista elettrico. Detto questo immaginiamo la percentuale molto maggiore che tali eventi negativi possano verificarsi negli impianti non a norma.

Considerazioni

Si evince facilmente che, al più presto, vengano adeguati anche gli impianti fatiscenti degli appartamenti risultanti o quantomeno siano previsti vari interventi al fine di ottenere il risultato finale che è quello di raggiungere lo stesso potenziale di sicurezza per tutti.

Uno dei primi interventi, ovvero quello che con una modica spesa dia l'inizio ad un minimo di sicurezza, è quello di sostituire i vecchi dispostivi contenuti nel quadro generale dell'appartamento, mediante un kit contenente un salvavita ad alta sensibilità e n.2 magnetotermici (F.M. e luce) ovviamente affidando tale lavoro ad un tecnico abilitato (art.10, legge 46/90 o il nuovo DM 37/08).

Ciostante, l'installatore è tenuto a rilasciare il previsto certificato di conformità, relativamente alle opere eseguite, tuttavia negli allegati dovrà inserire una relazione, nella quale avverte il committente che il proprio impianto è adeguato solo in parte e che ciò non garantisce appieno la sicurezza dai rischi elettrici. Indicando che, nel tempo (preferibilmente breve), si dovranno attuare tutti quei presidi mancanti, necessari a garantire in modo soddisfacente la sicurezza dell'impianto elettrico.

Contestualmente gli impianti dovranno essere dotati della messa a terra e dei collegamenti equipotenziali delle masse e masse estranee. Ovviamente le avvertenze e il piano di rientro ai minimi presidi di sicurezza è consigliabile sia sottoscritto dal committente stesso, per presa visione.

Conclusioni

Confermando quanto prescritto dall'art.2087 del codice civile il quale prevede la colpa qualora non siano rispettati gli standard minimi di sicurezza; dall'art.>3, comma 1 del DLgs 626/94 che prescrive l'eliminazione e la riduzione dei rischi con la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno; dalla legge 186/68 la quale prevede che tutti gli impianti devono essere eseguiti a regola d'arte; si fa appello alla sensibilità di tutti i condomini di rispettare e far rispettare quanto previsto dalla normativa vigente.


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